LA RESPONSABILITA’ DELLO SCIATORE IN CASO DI COLLISIONE CON UN UTENTE DELLA PISTA

LA RESPONSABILITA’ DELLO SCIATORE IN CASO DI COLLISIONE CON UN UTENTE DELLA PISTA

Buongiorno a tutti ,

dopo che è trascorso un inverno fantastico, molte belle nevicate, è passato in effetti un po’ di tempo…eccomi di nuovo con voi,  volendo trattare  un  argomento che è stato recentemente motivo  per un causa di merito.

Nello svolgimento della pratica sciistica succede sovente che si verifichino casi rilevanti sotto il profilo penale.

Quando vengono cagionate lesioni ( anche mortali) nel corso di competizioni agonistiche, la giurisprudenza tende ad escludere la responsabilità penale dell’atleta, purché ricorrano queste tre condizioni:

  • siano state rispettate le regole tecnico – sportive;
  • lo sportivo abbia agito esclusivamente per finalità agonistiche;
  • la sua azione non abbia ecceduto i limiti dell’attività sportiva.

La giurisprudenza ha elaborato un ulteriore elemento di valutazione : il rispetto del principio del rischio consentito, fondato sul presupposto che alcune attività sportive comportano ex se l’esposizione al rischio di ledere l’incolumità fisica degli atleti.

Facendo lesa sui criteri di prevedibilità e prevenibilità dell’evento, solo il superamento del c.d.  rischio consentito potrebbe far sorgere una responsabilità colposa.

Ne consegue che la violazione delle regole poste a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la sussistenza della colpa, intesa come inosservanza di regolamenti, ordini o discipline ( art. 43 c.p.), essendo necessario che sia superato il rischio generico della verificazione del fatto lesivo, da valutarsi caso per caso, a seconda del tipo di gara.

Secondo un primo orientamento che fa leva sulla scriminante di cui all’art. 50 c.p., il partecipante ad una competizione presterebbe il proprio consenso a subire lesioni alla propria incolumità fisica, in considerazione del rischio connaturato alla specifica disciplina sportiva praticata ( Cfr. Cass. Pen. Sez V, 30 aprile 1992, in Riv. Dir. Sport, 1992, 324 ).

Si obietta a tale orientamento che la legge prevede l’indisponibilità del diritto alla vita e, oltre certi limiti, vieta condotte lesive dell’integrità fisica. Secondo una diversa tesi bisognerebbe invocare l’operatività della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p., trattandosi di discipline sportive, autorizzate e legittimate dallo Stato.

Per quanto riguarda lo sci il rischio maggiore è rappresentato dalla condotta degli altri sportivi, quando questi affollino le piste, con una elevata probabilità di collisione, essendo inevitabile che le traiettorie di ognuno si incrocino con quelle degli altri, così che la caduta di uno finisce per coinvolgere altri utenti.

Nel caso di incidente sugli sci la giurisprudenza ha incontrato molta difficoltà nel concretizzare il concetto di colpa, in quanto mancavano i principi a cui fare riferimento.

Nel 1967 venne redatto il “ decalogo dello sciatore” che ancora ad oggi costituisce un punto di riferimento interpretativo. Si tratta in sostanza di regole di comune condotta che cercano di prevenire il pericolo di collisioni più che regolare in modo imperativo i diversi contrasti di interesse.

La giurisprudenza ha recepito tali norme per utilizzarle quale parametro di accertamento della colpa sciistica : chi risultava aver rispettato tali regole, osservava un comportamento ritenuto socialmente adeguato, rimanendo indenne da responsabilità per il danno provocato a terzi.

Deve applicarsi il concetto di colpa, così come emerge dall’art. 2043 c.c. e richiedere che la condotta dell’utente delle piste sia improntata ai comuni criteri di prudenza, rispetto delle caratteristiche della pista.

Le norme contenute nel decalogo FIS oltre ad essere effettivamente osservate dai consociati ed applicate dalla magistratura, si propongono come disposizioni integrative della legge, tanto da costituire attualmente la fonte principale in materia di comportamento degli utenti delle piste da sci.

Ricordo alcuni principi di base per iniziare un confronto tra tutti noi e  gli operatori:

Art. 51, comma 1, modificato dall’art. 20, comma 3, legge della Provincia di Trento  n. 10/1998:

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danni a persone o cose. Lo sciatore deve attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica”.

La  Legge n. 363 /2003 ha dedicato l’intero Capo III alle norme che disciplinano il comportamento degli utenti delle aree sciabili, con riferimento specifico alla velocità da tenere, ( art. 9), al comportamento che deve avere lo sciatore a monte ( art. 10), al sorpasso ( art. 11), alle regole di prudenza da adottare in prossimità di un incrocio ( art. 12), alle precauzioni che devono adottare gli sciatori quando si vogliono fermare sulla pista ( art. 13).

Dalle pronunce di condanna emerge che lo scontro tra sciatori avviene il più delle volte, a causa della eccessiva velocità di chi proviene da monte e , colposamente, non riesce a frenare o comunque evitare l’altro sciatore, che, nella sua posizione avanzata, ovviamente non può percepire il sopraggiungere di altri alle spalle. Frequenti sono i casi di condanna dello sciatore che provenendo dalla cima dell’impianto, investa per colpa un altro sciatore fermo a bordo pista, senza che si possa, in tal caso, invocare la normativa sulla circolazione stradale ed escludere la responsabilità dello sciatore proveniente da monte solo perché l’altro si fermi sul margine della pista.

Tornerò sull’argomento, nel caso risulti di interesse approfondire alcuni aspetti rispetto ad altri, comunque, il tema dello scontro tra sciatori,  resta uno dei  principali rischi nell’attività sciistica, a maggior ragione, con l’incremento della velocità,  in relazione ai materiali tecnici, sempre più sofisticati, anche per i principianti, messi immediatamente nella condizione di raggiungere alte velocità,  senza una reale percezione della  effettiva e realistica capacità di governare gli sci….

Responsabilità significa essere consapevoli dei propri limiti tecnici, in relazione all’età, alla preparazione fisica,  alle condizioni della pista e del meteo. 

A presto !

Stefano Marletta

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