LA RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE DI MOTOSLITTE

LA RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE DI MOTOSLITTE

 

Buongiorno a tutti,

eccomi con un nuovo argomento, spesso fonte di contenziosi, mi riferisco al tema della   responsabilità del conducente di motoslitte e gatti delle nevi.

Con riferimento alle lesioni causate dall’addetto alla manutenzione che guidi il gatto delle nevi o la motoslitta il Tribunale di Trento ha ritenuto il conducente della motoslitta quando è impegnato nel trasporto di passeggeri, responsabile di lesioni che provochi a questi, a causa delle condotta di guida imprudente.

Altre pronunce ravvisano elementi di colpa e di imprudenza e di negligenza nell’addetto che operando su pista ancora aperta al pubblico, non metteva alcuna segnalazione, non delimitava la zona in cui stava operando, né collocava personale a terra con la funzione di allertare gli sciatori della presenza del mezzo e finiva così per investire in retromarcia uno sciatore

( Cfr. Corte di Appello di Trento 9.04.1999 n. 198 e Pret. di Cavalese che escludevano la concorrente responsabilità dello sciatore il quale faccia pieno affidamento sulle condizioni di massima sicurezza dell’impianto. Sulla stessa scia una sentenza in cui il gestore di una pista è stato ritenuto responsabile nel caso di lesioni causate ad uno sciatore che si sia imbattuto nel gatto delle nevi in movimento e non segnalato: Trib. Modena 12.11.1990).

E’ stato ritenuto responsabile in concorso con la vittima il conducente di una motoslitta che colposamente non controllava l’andatura e la direzione del mezzo ed investiva una persona che a sua volta aveva lasciato la propria motoslitta ferma a motore acceso per poi percorrere imprudentemente il tragitto a ritroso ( Cfr. Giudice di Pace di Malè 26.03.2004 n. 10).

Più complessa la fattispecie di un’altra pronuncia che ha dichiarato colpevole il conducente di una motoslitta incaricato di riportare dei festeggianti dal rifugio a valle e di controllare la sicurezza notturna di quanti avevano optato per scendere con il bob.

Nel caso di specie veniva offerta dai gestori una discesa con la motoslitta o, in alternativa, con lo slittino. Due ragazze non conoscendo il tragitto e nonostante avessero assunto alcolici, salivano sul bob, rimaste indietro imboccavano per sbaglio una pista nera, sbattendo violentemente contro un albero così che una di loro moriva sul colpo. Rinviati a giudizio i gestori del rifugio venivano assolti in considerazione del fatto che avevano messo a disposizione per la discesa non solo gli slittini ma altresì  la motoslitta,  più sicura.

Tuttavia si riteneva che il rapporto di affidamento tra i partecipanti e la discesa potesse rinvenirsi, considerato che alcuni avevano scelto di scendere con gli slittini pur essendo poco consapevoli del rischio che si stavano assumendo: oltre al fatto che era notte e la visibilità era notevolmente ridotta molti non conoscevano la pista ed avevano ecceduto nel bere.

Per il Giudice era chi dirigeva la discesa che doveva assumere su di sé il ruolo di assistente della sicurezza anche solo con la conoscenza dei luoghi e per il fatto di disporre di un mezzo come la motoslitta in grado di spostarsi facilmente sulla pista e di controllare la situazione.

Il conducente della motoslitta avrebbe dovuto fermarsi a soste cadenzate e verificare la presenza di tutti , arrestarsi ad ogni bivio e, grazie alla luce del faro posto sul mezzo indicare la direzione corretta.

Inoltre per evitare il grave incidente da cui è derivata la morte di una persona, a dire del Giudicante, sarebbe bastato che le ragazze non fossero rimaste indietro, fatto che poteva essere evitato solo dal conducente della motoslitta che aveva lasciato per ultimo il rifugio,  proprio a tal uopo.

Rinviati gli atti al PM affinché procedesse contro il conducente della motoslitta veniva aperto un nuovo fascicolo da cui è scaturito un processo dove il medesimo è stato condannato per aver colposamente omesso che tutti i partecipanti seguissero il percorso prestabilito.

In virtù dei compiti di protezione che i gestori gli avevano delegato in considerazione delle qualità professionali, il conducente della motoslitta aveva il potere non solo giuridico ma anche di fatto, di impedire il verificarsi dell’evento morte della ragazza ( Trib. Trento 4.04.2002 n. 175 – Trib. Trento 24.09.2004 n. 408).

Si rammenti sempre,   come riferimento,  citato all’ultimo articolo,  l’art. 43 c.p. III° c. che recita :

E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Finalmente,  un vero Inverno….e, noi,  non vogliamo sentire dire che sarebbe.. brutto tempo… quando in inverno nevica…

A presto !

Stefano Marletta

 

 

 

Non ci sono commenti

Posta un commento