LA RESPONSABILITA’ DEI GESTORI

LA RESPONSABILITA’ DEI GESTORI

Ciao a tutti,

rieccomi a trattare argomenti che, spero, possano essere di interesse generale e, questa volta mi riferisco alla antica questione della responsabilità del gestore degli  impianti di risalita.

Partirei dal quadro normativo di riferimento, tenendo in considerazione, al momento,  l’ambito normativo di attuazione della Regione Lombardia, con l’intenzione di comparare le normative di altre regioni, fermo restando che, è bene non dimenticare che,  la Legge 363 è in corso di modifica in sede governativa e parlamentare.

LEGGE NAZIONALE 363

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

  1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
  2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e distudio.
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
     

LOMBARDIA – REGOLAMENTO  REGIONALE 6 DICEMBRE 2004 N. 10

In attuazione legge regionale 8 ottobre 2002 n. 26

Recepito e ampliato all’art. 45 – Gestore della pista.

  1. Il gestore della pista, prima dell’apertura al pubblico, deve:
  2. a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso della pista;
  3. b) istituire un adeguato servizio pista, composto da uno o più addetti a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4;
  4. c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 46, comma 1;
  5. d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 48, comma 4, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l’estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.
  6. Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio di soccorso possono essere comuni a più piste facenti parte della medesima area sciabile attrezzata. In tal caso l’adeguatezza del servizio piste e del servizio di soccorso e l’idoneità del direttore delle piste sono commisurate al complesso delle piste alle quali ineriscono.
  7. Il gestore della pista comunica il nominativo del direttore della pista alla comunità montana competente per territorio e alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

Art. 46. – Compiti del direttore della pista.

  1. Il gestore della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4.
  • Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al comma 1, il gestore della pista nomina il direttore della pista. Inseriti anche:

Art. 46. Compiti del direttore della pista.

  1. Il gestore della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4.
  2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al comma 1, il gestore della pista nomina il direttore della pista.

Art. 47. Requisiti del direttore della pista.

  1. Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
  3. b) maggiore età;
  4. c) idoneità psico-fisica, risultante da certificato medico, rilasciato dall’ASL competente;
  5. d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;
  6. e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  7. f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni, in alternativa a specifica abilitazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente in materia di sport;
  8. g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diversa area sciabile attrezzata.

art. 48. – Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso.

  1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti di soccorso di cui al comma 4 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista.
  2. Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso della qualificazione formativa di soccorritore, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche e sci alpinistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. Il gestore della pista determina annualmente l’organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport. 3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In particolare sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti.
  3. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalità e i mezzi di trasporto più adeguati. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso. Il gestore entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sport se nella precedente annualità si siano verificati degli infortuni sulle piste, trasmettendo l’elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti, che indichi anche la dinamica degli incidenti stessi. La direzione generale regionale provvede annualmente alla trasmissione dei dati raccolti al Ministero della salute, a fini scientifici e di studio.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1.I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile – in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche – gli ostacoli per l’esercizio dell’attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l’accesso all’attività sciistica nonché alle strutture sportive ed ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

  1. I gestori provvedono altresì alla messa in sicurezza delle piste anche mediante l’apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000 e individuando i soggetti cui spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime.
  2. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso anche per le persone con disabilità – che deve essere svolto da personale qualificato tramite apposita certificazione rilasciata dagli Enti di competenza secondo apposito regolamento attuativo. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti  finalizzati alla formazione e all’aggiornamento professionale relativo al soccorsi delle persone con disabilità presenti sulle piste da sci.

 Il gestore ha l’obbligo di segnalare con chiare e preventive indicazioni gli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore con disabilità. I dati relativi agli incidenti avvenuti sulle piste da sci o in prossimità degli impianti sono raccolti dalle Regioni e dalle Province Autonome e dalle Forze di Polizia, Esercito-Truppe Alpine sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

I dati sono raccolti tramite apposito modello unico da predisporsi di concerto tra i suddetti soggetti entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente norma in Gazzetta ufficiale.

Ogni gestore deve dotarsi, in conformità alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di apposito piano di evacuazione idoneo a garantire la messa in sicurezza anche delle persone con disabilità.

Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 in materia di presenza del servizio di soccorso e trasporto degli infortunati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
  2. I gestori individuano, in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell’ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell’attività di elisoccorso, apposite aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
  3. I Comuni hanno l’obbligo di identificare almeno un’area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò vale sia per le ambulanze che per l’elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento.
  4. Tutti i Comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche hanno l’obbligo di dotarsi di canale radio di emergenza montana transfrontaliero europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio: il canale E (PER “Canale di emergenza”) noto anche come: “Canale di emergenza 161.300 MHz”. Tale canale s’intende utilizzarlo sul modello di quello in uso in mare, la cui frequenza è 156,8 MHz Canale 16 per tutte le chiamate di soccorso che, come quello marino, non includono le conversazioni del 118 che riportano dati sensibili.
  5. L’obbligo di dotazione del defibrillatore semiautonatico (DAE) e della sua manutenzione previsto dall’art. 5 comma 6 del D.M. 20/07/2013 è trasferito dalle associazioni sportive ai proprietari degli impianti per quanto riguarda l’acquisizione, l’installazione e il monitoraggio degli stessi.

10.In tali impianti deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE – posizionato a una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento e adeguatamente segnalato-con il relativo personale addestrato all’utilizzo.

***

Il gestore degli impianti sportivi ho l’obbligo di assicurare l‘idoneità nonché la sicurezza della apparecchiature e strutture messe a disposizione, onde garantire l’incolumità degli utenti e, nel caso di gare sportive, anche degli spettatori.

Quando l’attività di gestione non è legata all’organizzazione di competizioni sciistiche ma comporta la sola messa a disposizione dell’impianto a terzi che lo utilizzano per attività non agonistica, sul gestore incombe solo l’obbligo di verificare periodicamente l’impianto onde garantire la sicurezza.

La figura del gestore spesso coincide con la figura dell’organizzatore di competizioni sportive da intendersi come la persona fisica, giuridica, l’associazione o il comitato che promuove un evento; tali forme di responsabilità si configurano nel caso di danni occorsi sia agli spettatori che agli atleti in gara.

Il gestore ha l’obbligo di far rispettare i requisiti tecnici di percorribilità della pista in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento.

La giurisprudenza ha specificato che il responsabile della pista da sci deve provvedere alla manutenzione dell’impianto, adeguando i sistemi di sicurezza.

In ogni stazione il gestore deve adoperarsi perché vi sia se non una postazione fissa di pronto soccorso, almeno un servizio permanente di pronto soccorso, per trasportare a valle gli sciatori infortunati.

Frequenti sono gli incidenti provocati dalla insufficiente predisposizione dei sistemi di sicurezza o dalla inidoneità degli accorgimenti utilizzati.

Concludo questo articolo,  con un caso emblematico, trattasi di un primo assaggio su un  argomento complesso che richiederà approfondimenti, specifici,  nel caso lo desideriate, potrà essere oggetto di altre puntate.

Mi riferisco al  caso deciso con la sentenza n. 307 /1997 dove la Corte di Appello di Trento ha ritenuto responsabile un gestore dell’impianto colpevole per la morte di uno sciatore minorenne che, nel corso di un allenamento di slalom gigante, aveva sbattuto la testa contro paletti di ferro non foderati.

La colpevolezza del direttore della pista non è stata esclusa dal fatto che al momento dell’incidente l’impianto di risalita fosse stato chiuso, in quanto è stato dimostrato che la pista risultava comunque accessibile.

Si è ritenute sussistente la responsabilità penale, sebbene non fosse stata raggiunta in giudizio la prova che il gestore fosse a conoscenza del fatto che il giorno dell’incidente gli insegnanti avrebbero utilizzato quella pista per gli allenamenti.

Si configura quindi in capo al gestore nel caso di violazione della prescrizioni di legge una responsabilità per colpa specifica ai sensi dell’art. 43 c.p. III° c. che recita :

E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

            Arrivederci alla prossima puntata….sperando di poter presto iniziare a fare curve su abbondante  neve…naturale…

A presto !

Stefano Marletta

2 Commenti
  • Andrea Braccioli
    Inserito su 19:57h, 06 Novembre Rispondi

    Articolo e tematica molto interessante e di attualità. A mio giudizio, la responsabilità del gestore dell’impianto deve essere valutata anche con riguardo al comportamento tenuto dal fruitore del servizio (sciatore), durante l’utilizzo dell’impianto stesso, anche con riferimento alla sua condotta in pista.
    avv.Andrea Braccioli

    • STEFANO MARLETTA
      Inserito su 12:50h, 07 Novembre Rispondi

      Concordo sulla necessità di favorire un maggiore senso di responsabilità anche da parte degli sciatori che spesso, purtroppo, non si attengono al codice di comportamento statuito dalle 10 regole FIS che troviamo affisso in quasi tutte le stazioni di partenza degli impianti di risalita, con tanto di simpatiche fotografie, pro memoria. Auspico che il confronto tra tutti i soggetti in campo possa favorire un maggior senso di responsabilità, anche per contenere i costi, non solo per i gestori e gli sciatori ma, riguardo al soccorso ed alla assistenza sanitaria, per il Servizio Sanitario Nazionale che, in alcuni periodi dell’anno, in particolare nelle località dove si pratica il freeride, non riesce a sostenere la domanda di assistenza sanitaria, spesso urgente. Ritengo che una copertura assicurativa obbligatoria possa, a basso costo, tutelare tutte le parti, fermo restando che sussiste la concreta necessità di monitorare il comportamento degli sciatori in pista che, spesso, sottovalutano il rischio della velocità e della capacità di controllare la direzione, anche attraverso una adeguata preparazione fisica.

Posta un commento