31 Lug “L’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici….” prima parte
In questa terza puntata affrontiamo un tema che ha già suscitato polemiche e perplessità nel nostro ambiente e cioè l’obbligo da parte delle società organizzatrici di dotarsi di defibrillatori. Ma vediamo in questa prima parte come sono realmente le cose:
“ L’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici ed altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche: Decreto del Ministero della salute del 24.04.2013 cosiddetto Decreto Balduzzi e le Linee guida adottate con Decreto del Ministero del salute del 26.06.2017 ”.
- vorrei iniziare a trattare un argomento che sarà fonte quasi certa di un futuro dibattito giuridico ed interpretativo, oltre a poter creare non pochi problemi operativi, ovvero, l’obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte di società sportive dilettantistiche, previsto dal Decreto del Ministero della salute emesso in data 04.2013 ( Decreto Balduzzi) ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.07.2013 al numero 169), normativa che è definitivamente entrata in vigore il 1° luglio 2017, recependo le Linee guida stabilite con Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2017 ( in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017).
- All’art. 1 delle Linee guida si stabilisce che detto obbligo viene assolto quando le associazioni sportive utilizzino un impianto, avente carattere permanente, verifichino che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo.
- All’art. 2 delle Linee guida si statuisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di accertare prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti incaricati la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo.
- Infine, all’art. 3, si stabilisce che la mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva.
- Certamente la normativa nasce da una casistica frequente di persone decedute ( in altri sport rispetto allo sci) per crisi cardiache improvvise, in persone non soccorse nei tempi adeguati e quindi da una esigenza di tutela e di prevenzione della salute.
- In particolare, nel caso crisi cardiache, non prevedibili, trattandosi generalmente di persone sportive, in apparente buono stato di salute, munite di regolare certificazione medica di abilitazione all’esercizio di attività agonistica, sussiste il rischio concreto di “ morte improvvisa”, seppur esso sia un rischio intrinseco in ogni attività umana.
- I defibrillatori semiautomatici sono disciplinati all’art. 1 delle Legge 3.04.2001 n. 120 possono essere utilizzati da personale anche non sanitario che abbia ricevuto una formazione nelle attività di rianimazione cardiaco – polmonare.
- Le regioni disciplinano il rilascio da parte delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo da parte del personale nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio.
- L’art. 1 della Legge 3.04.2001 n. 120 stabilisce che la formazione dei soggetti può essere svolta anche dalle organizzazioni medico scientifiche, senza scopo di lucro , nonché da enti operanti nel settore dell’emergenza.
- Il Decreto ministeriale 18.03.2011 individua i criteri di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni ( DAE) , indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto, nonché le modalità di formazione degli operatori addetti.
- Le regioni organizzano i corsi di formazione e di addestramento di Basic life support – defibrillation ( BLSD) per i soccorritori non medici.
- A livello scientifico è stato accertato che la precocità della defibrillazione aumenta di circa il 30% la sopravvivenza , più l’intervento è precoce se è attivo un sistema PAD ( pubblic access defibrillation), ovvero una defibrillazione precoce attuata da personale non sanitario addestrato e presente sul posto.
- Sarà fondamentale un coordinamento tra le associazioni sportive, il sistema PAD e le strutture di sistema presenti nelle località , in coordinamento con le unità operative del 118.
- Ai sensi del Decreto Balduzzi l’onere della dotazione e della manutenzione dei defibrillatori spetta alla società ed associazioni che operano in uno stesso impianto sportivo che possono demandare la dotazione e la manutenzione al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca la responsabilità in ordine all’uso e alla gestione, accordarsi con ASL o privati per la manutenzione.
- La normativa aprirà uno scenario nuovo in tema di responsabilità in capo agli organizzatori di eventi sportivi , seppur debba essere interpretata e adeguata alle specifiche caratteristiche dello sci, uno sport all’aria aperta e non in impianti al chiuso, salvo limitate eccezioni.
- Sul tema sarà mia cura tornare a breve, appena trascorso il periodo estivo, in quanto esiste un forte interesse ed anche un certo grado di preoccupazione, per le responsabilità ( civile e penale) che potrebbero derivare in capo a chi organizza allenamenti, oltre ad eventi agonistici ed amatoriali.
- Auspico la stesura di un breve manuale di cosiddette “ buone prassi “ individuando precauzioni , attraverso un protocollo condiviso, anche da parte anche della federazione, onde tutelare, in primo luogo, gli sciatori ma anche gli organizzatori ed i responsabili che non possono vedersi sottoposti ad obblighi che di fatto esorbitano dalle normali attività di prevenzione e cura, essendo spettanti, per legge , ad altro personale sanitario specializzato.
- Auguro a tutti una buona estate. ..aspettando il freddo…..ed auguro fruttuosi allenamenti, per chi potrà in ghiacciaio e, per gli altri, almeno, in riva al mare…
- A presto !
paolo
Inserito su 11:57h, 03 Agostoin base alle linee guida FISI appena ricevute per le GARE di sci alpino non sarebbe obbligatorio ma solo raccomandato.
ciao
La redazione
Inserito su 13:25h, 03 AgostoCiao, ho ricevuto anche io le nuove direttive che mi trovano d’accordo, almeno per quanto riguarda lo sci alpino. Sobbarcare le società organizzatrici ed i soggetti preposti all’uso del defibrillatore di un simile incombenza mi sembra eccessiva. Già le società organizzatrici diminuiscono se poi devono anche farsi carico di responsabilità che obbiettivamente non gli competono porterebbe ad un abbandono organizzativo che potrebbe affossare il movimento. Ma a parte queste motivazioni meramente materiali, vi immaginate lo stato d’animo di chi forse e quando dovrà intervenire in una situazione limite del genere, avendo sostenuto un corso di poche ore (io l’ho fatto)? Assurdo. Paura incertezza e sostanzialmente non dimestichezza con la situazione porterebbe sicuramente a commettere errori che potrebbero essere fatali. Senza considerare le eventuali conseguenze penali in caso di morte. La morale è che non si può dare responsabilità così grandi a soggetti che non ne hanno le specifiche competenze ed esperienze.
paolo
Inserito su 17:59h, 31 Lugliociao, ottima idea e spunto di riflessione…anche se da riflettere a mio modo c’e’ ben poco. secondo me stando alla normativa attuale le asd o srlsd che fanno attività sportiva (lo sci in particolare) e la preparazione devono dotarsi del defibrillatore e soprattutto avere personale formato ad utilizzarlo sempre presente. Poco importa se nelle gare c’e’ l’obbligo della presenza del soccorso…serve che ci sia disponibilità del defibrillatore e di chi lo sa usare. cosi in palestra (o qualsiasi altro luogo) se si fanno corsi di preparazione. Ci si può avvalere di attrezzatura o personale altrui ma la responsabilità resta di chi organizza. aggiungo infine che in Lombardia c’e’ anche la questione AREU da non sottovalutare.
ciao