26 Lug La responsabilità nello scontro tra sciatori
Eccoci di nuovo con voi per provare ad entrare nel merito di alcune questioni che ci riguardano, quando abbiamo gli sci ai piedi.
- Lo so che in un inverno come quello appena passato, così arido, con le montagne verdi attorno a noi, parlare di diritto non è il massimo, seppur il diritto riguardi tutti noi, volenti o nolenti, ci imbattiamo ogni giorno, sempre di più in norme e regolamenti e che ci allontanano sempre più dalla certezza del diritto.
- Spero che questo spazio, proprio in un inverno come quello che stiamo vivendo, essendoci meno da sciare e più tempo per riflettere, possa favorire una discussione aperta e costruttiva, una volta messi sul tavolo alcuni temi e profili di fatto e di diritto.
- Vorrei subito entrare nel merito di un tema complesso e trattare l’argomento, credo da tutti conosciuto, del “ concorso di colpa nel caso di scontro tra sciatori”.
- La Legge n° 363/2003 ha introdotto una novità sul piano processuale, in materia di concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori, prevedendo all’art. 19 una presunzione ( juris tantum) di concorso nel caso di scontro tra sciatori, sulla falsariga di quanto previsto per la circolazione degli autoveicoli a motore, all’art. 2054 c.c…
- Le conseguenza non sono da poco sul piano del diritto essendo stata riportata la responsabilità civile generale secondo il principio di origini antiche in base al quale nessuno deve arrecare danno ad altri , in una società civile, almeno così dovrebbe essere il principio cardine per evitare litigi e contestazioni ( neminem laedere) ex art. 2043 c.c..
- Rispetto a quello a cui assistiamo sulle strade delle nostre città sembra quasi sia una fantasia detto principio che, in passato, ha permesso agli antichi di regolamentare il vivere quotidiano con chiarezza.
- In un primo momento si è pensato di rendere meno gravoso il compito di chi ha subito un danno offrendo un onere probatorio meno gravoso, una strada davvero in salita.
- La Corte di Cassazione ha però costantemente respinto questi tentativi di derogare al modello secondo il quale chi subisce un danno ha l’onere di provare di averlo subito, almeno per i sinistri occorsi nello svolgimento dell’attività amatoriale non agonistica.
- Il tentativo di assimilare la circolazione sulle piste alla circolazione degli autoveicoli è stato costantemente respinto dai giudici, sulla base della considerazione secondo la quale gli sci non possono rientrare nella nozione civilistica di veicolo.
- Mi sembra di dire una ovvietà e cioè che gli sci sono attrezzi e non veicoli e tale caratteristica è sempre stata ritenuta ostativa all’applicazione dell’art. 2054 c.c. ( i cosiddetti acceleratori di andatura, ad esempio gli skiroll non possono circolare sulla carreggiata delle strade, salvo deroghe, in base a quanto previsto all’art. 190, c.8 del Codice della Strada).
- Prima dell’entrata in vigore dell’art. 19 della Legge n. 363 /2003 l’applicazione del principio generale di cui all’art. 2043 c.c. portava a conseguenze alquanto curiose.
- Ad esempio il caso deciso dal Tribunale di Rovereto il 3 ottobre 2003, in sostanza in presenza di un dubbio sulla dinamica dello scontro il Tribunale riteneva di dover respingere tutte le contrapposte domande di risarcimento danni e sempre sulla stessa falsariga la Corte di Appello di Trento con sentenza dell’ 8 febbraio 2005, essendo onere della parte fornire la prova della colpa e quindi della dinamica del sinistro respingeva la domanda, non essendo applicabile l’art. 2054 c.c..
- Se lo sciatore reclamava un danno in conseguenza di uno scontro e non riusciva a provare la colpa dell’altro si vedeva respinta la domanda e se le domande erano reciproche entrambi i danneggiati non ottenevano ristoro.
- Mi preme sottolineare un dato molto importante e cioè che la ricostruzione della dinamica di uno scontro sugli sci e di difficilissima ricostruzione proprio per circostanze di luogo di tempo e per l’oggettiva difficoltà di ricostruire su planimetria attraverso segni visibili la scena del sinistro, diversamente rispetto a quanto accade sulla strada.
- Se questo è il contesto naturale nel quale si svolgono gli incidenti sugli sci appare chiara la ragione per cui l’art. 19 della Legge 363 del 2003 è simile a quella che regola la circolazione degli autoveicoli ai sensi dell’art. 2054, 2° comma, c.c., in forza della quale ciascuno dei soggetti coinvolti che siano essi sciatori, si presume che abbiano concorso ugualmente a produrre i danni.
- Raccogliendo l’esortazione espressa dalla Corte di Cassazione il legislatore ha introdotto una presunzione relativa che ammette quindo la prova contraria, in tutto e per tutto analoga a quella prevista all’art. 2054 c.c.
- Di tutte le norme introdotte dalla Legge n. 363 del 2003 l’art. 19 è stato quello che ha trovato la più ampia e diffusa applicazione nei tribunali.
- Le corti hanno avuto una comoda via di uscita per trarsi d’impaccio in tutte quelle situazioni, non rare, in cui le deposizioni dei compiacenti amici e famigliari della parti in causa mettevano a dura prova la ricostruzione della dinamica del sinistro.
- Si è tenuto conto in questi anni dell’applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. che richiede la sussistenza di uno scontro materiale, senza dimenticare che in materia di sorpasso, in alcune ipotesi, benché sia mancata la collisione materiale tra i soggetti si è ritenuta applicabile la presunzione relativa, ravvisandosi un nesso di causalità tra la condotta delle parti, a prescindere dalla mancanza di urto vero e proprio.
- Per concludere questo primo step di una materi particolarmente ostica e complessa, anche al fine di stimolare un confronto tra i casi di vita vissuta, vi ricordo che ai fini della operatività della presunzione ciò che conta è che lo sciatore si trovi su un area normalmente destinata alla circolazione, mentre è del tutto irrilevante che uno degli sciatori si trovi fermo e l’altro sia in movimento, ovvero siano entrambi in movimento.
- Dall’applicazione della presunzione discende l’affermazione di un concorso paritario tra gli sciatori e ciò comporta quale conseguenza che ciascuno di essi dovrà corrispondere un risarcimento pari alla metà del danno riportato dalla parte antagonista e, per conseguenza, sopportare la metà del danno patito.
- La presunzione di cui all’art. 2054 ha la funzione di distrubuirte un criterio di imputazione della colpa e della responsabilità laddove risulti impossibile accertare in concreto le modalità de sinistro e distribuirne le responsabilità specifiche, ovvero quando sia impossibile determinare in concreto in quale misura la condotta dei due sciatori abbia cagionato l’evento dannoso.
- La presunzione quindi potrà esser usata solo nel caso in cui il Giudice non possa attraverso l’istruttoria stabilire con certezza la modalità del sinistro ovvero attribuire in concreto le singole responsabilità.
- Come potrete notare le conseguenze sul piano concreto dei predetti principi sono infinite ed alla luce della casistica dei sinistri, purtroppo ingravescente per le conseguenze riportate in termini di lesioni personali, per mancanza di conoscenza delle regole e di una cultura della sicurezza in montagna che porti la persona ad usare il buon senso, dopo aver progressivamente appreso dall’esperienza, imparando a sciare, per gradi e livelli, sotto la guida di un maestro di sci che trasferisca oltre a tutte le regole scritte, anche le regole apprese dalla comune esperienza di ore trascorse con gli sci ai piedi…
- Forse una qualche complicità è derivata dall’avvento degli sci sciancrati e dal carving, solo in apparenza più facili degli sci tradizionali che presupponevano un più lenta progressione tecnica.
- ……questo vale per tutti noi che, da un po’ di anni …ormai… portiamo gli sci ai piedi….
Alla prossima puntata …. a presto ! Stefano Marletta
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